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Supporto al R.U.P. della P.A. per i contratti pubblici

About Public affianca gli Enti in tutte le fasi di realizzazione delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, supportando le Pubbliche Amministrazione nel percorso di trasformazione dei progetti in valore reale per i cittadini.

  • Redazione decisione a contrarre, disciplinare di gara, bando e relativi allegati Assistenza durante le sedute di gara

  • Caricamento e gestione su piattaforme telematiche certificate (MePA, Sintel, START, ecc.)

  • Supporto in tutte le fasi della procedura fino alla stipula del contratto

  • Supporto al R.u.p. nell’attività di gestione delle riserve e del pre-contezioso e contenzioso

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Riferimenti Normativi

Art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.”

Art. 2, comma 3, Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023: “Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.”

Art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023: “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.”

About Public offre assistenza agli Enti Pubblici nell’ambito dei principali programmi pubblici di finanziamento, fornendo supporto nelle fasi di Project, Communication e Financial Management. Grazie all’esperienza pluriennale maturata dai propri collaboratori, assicura tempestività ed efficacia nelle fasi di individuazione, candidatura, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere sui principali programmi di finanziamento comunitari, nazionali, regionali ed interregionali.

Contenzioso e pre-contenzioso nella condotta dei Lavori Pubblici

Il Nuovo Codice si è posto il fondamentale problema della continuità dei lavori pubblici non solo e non tanto in fase di aggiudicazione quanto per il loro completamento una volta avviati. In buona sostanza uno dei temi centrali è stato quello di evitare l’interruzione in corso d’opera che purtroppo ha caratterizzato molte opere che, pur affidate, non sono state completate.

Complice il contenzioso che sorge tra le parti.

Il contenzioso può nascere in qualsiasi momento delle fasi di realizzazione di un’opera pubblica ancor prima dell’instaurarsi di un rapporto contrattuale, ma mentre il contenzioso che si instaura prima dell’inizio dei lavori può sì comportare danni da ritardi, ma disquisisce sulle “carte”, quello che nasce a “cantieri aperti” ha con sé anche l’aggravante dei danni materiali da “interruzione”; qui la tempestività della risoluzione ha immediati riflessi sulla quantificazione degli oneri in discussione (che si aggravano giorno per giorno).

Per questo il Legislatore ha posto attenzione alle modalità di risoluzione del contenzioso in fase esecutiva richiamando espressamente (e specializzando) istituti già noti al Codice Civile e addirittura “inventandone” altri.

L’accordo bonario (artt. 210-211)

L’attivazione dell’Accordo Bonario dipende dalla presenza di riserve, prima avvisaglia di pretese economiche dell’Appaltatore. Un potenziale contenzioso è già presente con tanto di richiesta economica.

Quando le riserve iscritte stanno tra il 5 e il 15% dell’importo d’appalto deve scattare un campanello d’allarme.

Il D.L. segnala al RUP la cosa e – se le riserve non sono “manifestamente infondate” – il RUP attiva l’Accordo Bonario.

Si tratta di una procedura a tutela dell’impegno di spesa per non avere poi sorprese, ma la competenza all’attivazione è del RUP.

Questo istituto è di vecchio impianto e un tempo si reggeva su di una commissione; oggi appare molto ridimensionato nella formalizzazione e nel ruolo (e si capisce il perché) e si svolge nella persona di un esperto scelto dal RUP.

Qualora il RUP non richieda al rosa di esperti è Lui stesso che svolge il ruolo di benevolo compositore.

Dunque il RUP ha poteri di nomina (fiduciaria evidentemente) ed in caso di volontaria rinuncia all’esternalizzazione del ruolo di “esperto” è Lui stesso che svolge la procedura di Accordo Bonario. Direttamente o indirettamente il RUP gestisce il processo. Se ne esce una soluzione condivisa anche dall’Impresa l’Accordo viene formalizzato in una Transazione (art. 212).

La transazione (art. 212)

La Transazione – oltre a poter essere lo sbocco di un Accordo finito bene – è però attivabile dalle parti anche per uno spettro più ampio di questioni che non siano necessariamente connesse all’importo delle riserve, ma investente “qualsiasi controversia su diritti soggettivi”. Il metodo è classico e la fonte di riferimento è l’articolo 1965 del Codice Civile.

In caso di transazione però il RUP perde la competenza a decidere e conserva solo una competenza consultiva; importante ma non decisionale.

Deve esprimere un parere (obbligatorio, ma non vincolante) e neppure unico, perché anche il Legale dell’Ente deve dare il suo parere (e già questo può essere sede di divergenze) e comunque la decisione torna in capo alla stazione appaltante (si ritiene debba essere il dirigente in quanto sottoscrittore del contratto).

Alla fin fine le eventuali scelte discrezionali effettuate dal RUP in corso d’opera saranno oggetto di disamina da parte di un soggetto diverso che può non essere neppure legato al RUP dal rapporto fiduciario originario della nomina.

L’arbitrato (art. 213)

Ultima spiaggia è l’Arbitrato, che può essere l’esito di un mancato Accordo Bonario o di un’autonoma “controversia su diritti soggettivi” ancora una volta svincolato dalle riserve.

Se si adisce all’Arbitrato la nomina dell’arbitro è della Stazione Appaltante (e cioè dell’Organo politico) e il RUP è estromesso dalla gestione del contenzioso. Che a questo punto è contenzioso e non più pre-contenzioso: contenzioso “domestico” se vogliamo (cioè giocato in casa), ma pur sempre contenzioso.

Il ricorso giurisdizionale

In caso di fallimento del pre-contenzioso si passerà poi al Tribunale. La disputa però non potrà essere scevra da aspetti interpretativi e da capacità professionali tecniche e non solo giuridiche. Un procedimento così connaturato da elementi tecnici come la realizzazione di un’opera di ingegneria-architettura non si gioca mai solo in campo del mero diritto, ma in una combinazione degli aspetti tecnici con quelli giuridici e in una sapiente condivisione degli aspetti procedurali del procedimento amministrativo e del processo giudiziario.

Su tutto questo About Public pensa di poter fare la differenza a favore del proprio cliente con il suo team di specialisti multidisciplinare di altissimo livello.